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La dichiarazione di successione

Donazioni | 30 Novembre 2020 | Corrado De Rosa

Tra le imposte indirette, che i notai devono “maneggiare”, oltre all’imposta di registro, di bollo, all’IVA, c’è l’imposta sulle successioni e donazioni che (quando il defunto lascia agli eredi la proprietà, o la comproprietà di immobili o quando il donante trasferisce in vita diritti immobiliari) si accompagna alle imposte ipotecarie e catastali. I più attenti sanno che la legge che disciplina l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni è il Decreto Legislativo n. 346 del 1990, e che c’è stato un sensibile alleggerimento dell’imposta di successione o sulla donazione quando l’eredità è devoluta (o la donazione è fatta) al coniuge, o ai parenti il linea retta (figli-nipoti-genitori) introducendo una “franchigia” pari ad un milione di euro per ciascun erede/donatario. E’ prevista una franchigia analoga per i trasferimenti a favore dei fratelli e delle sorelle pari a 100.000 euro (per ciascun fratello o sorella che riceve in eredità o con donazione).

Si può quindi serenamente affermare che la quasi totalità delle dichiarazioni di successione sono presentate all’Agenzia delle Entrate senza il pagamento dell’imposta di successione (essendo la maggior parte delle dichiarazioni di successioni relative a trasferimenti a favore di coniuge e figli con valori sensibilmente inferiori alle franchigie). In altri termini, l’imposta è dovuta sui valori che superano le franchigie. Se l’unico figlio riceve in eredità dal genitore beni di valore pari a 1.100.000 euro, pagherà l’imposta di successione solo su 100.000 euro, con aliquota del 4% (quindi pagherà 4.000 euro). Se l’eredità vale 200.000 euro ed è devoluta al fratello, egli pagherà l’imposta solo sulla parte che eccede la franchigia (e cioè su 100.000 euro), con aliquota del 6% per un importo quindi di 6.000 euro.

Occorre però fare attenzione al “coacervo”. Per capire il significato di questa brutta parola (coacervo) occorre tener presente che lo stato tratta (dal punto di vista fiscale e non solo)  le donazioni e la successione in modo analogo e unitario.  Quindi le donazioni fatte in vita erodono la franchigia. Esemplificando, se un genitore, vedovo, ha un unico figlio, e gli dona in vita 900.000 euro, al momento della sua morte il figlio avrà diritto all’esenzione (franchigia) per i residui 100.000 euro, e pagherà l’imposta di  successione per l’ammontare che supera i 100.000 euro esenti.

E’ piuttosto frequente il caso della successione nella quale il defunto lascia ai suoi eredi beni immobili, in proprietà o in comproprietà. Il valore degli immobili (quasi sempre corrispondente ad un valore catastale) concorre a formare la base imponibile dell’imposta di successione (che spesso, come abbiamo detto non è dovuta perché “coperta” dalle franchigie) e costituisce la base imponibile per l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali (in presenza di immobili in successione queste imposte sono sempre dovute).

Concorrono a formare la base imponibile per l’applicazione dell’imposta di successione (oltre agli immobili), le aziende, le quote di società, i valori depositati presso banche (conti correnti, dossier titoli, cassette di sicurezza).

Non sono soggette ad imposta di successione le liquidazioni delle polizze vita. Gli automezzi (auto, moto, ecc,) sono soggetti ad imposta diversa dall’imposta di successione (in sigla IET), che si paga al PRA al momento della voltura al nome degli eredi (e quindi non vanno inseriti nella dichiarazione di successione).

E’ il contribuente (nel nostro caso, l’erede) che deve (generalmente, entro un anno dall’apertura della successione) presentare all’Agenzia delle Entrate competente per territorio (in base all’ultima residenza del defunto) la dichiarazione di successione. Ma non è semplicissimo farlo, perché la trasmissione dei documenti è disciplinata da norme rigorose ed è integralmente telematica, ed è per questo che ci si avvale di un professionista (che può essere un notaio, ma anche altre categorie sono abilitate alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione).

La trasmissione telematica della dichiarazione di successione e dei suoi allegati presuppone (e richiede necessariamente) il pagamento delle imposte ipotecarie e catastali e dei tributi speciali che sono “autoliquidati” e versati dal contribuente (sempre con la consulenza del notaio o del professionista o del centro di assistenza fiscale che lo assiste).

Per le imposte ipotecarie e catastali l’aliquota che deve essere generalmente applicata è del 3% (sui valori degli immobili, quasi sempre calcolati in base alle rendite catastali), ma se si tratta di una “prima casa” anche per uno solo degli eredi, le imposte possono essere versate in misura ridotta (due imposte fisse, complessivamente pari a 400 euro).

Con riguardo al termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione di successione, va segnalato che, a seguito dell’epidemia Covid 19 che ha tragicamente colpito l’Italia, e ancor più gravemente Bergamo e la sua provincia, è stata emanata una norma (l’art. 62 comma 1 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020) che è stata commentata nella Circolare 8/E del 3 aprile 2020, in base alla quale  qualora il termine di presentazione della dichiarazione di successione scada nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, lo stesso rimane sospeso e tale adempimento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020. Al riguardo si precisa che il contribuente, se si avvale della sospensione, non sia tenuto al versamento delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi indiretti. Coerentemente, se il contribuente, nonostante il beneficio della sospensione, intende presentare la dichiarazione di successione è anche tenuto al versamento delle imposte e tributi indiretti.

Più semplicemente: se il termine scade tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 il contribuente (cioè l’erede, assistito dal suo consulente) può attendere e eseguire l’adempimento entro il 30 giugno, pagando le imposte in quel momento. Se però decide di non avvalersi della sospensione, può eseguire l’adempimento, ma dovrà contestualmente (come si fa di solito) pagare le imposte e i tributi autoliquidati.

L’imposta di successione, quando è dovuta, viene liquidata dall’Agenzia delle Entrate, che invia direttamente al contribuente l’avviso di liquidazione con le istruzioni per il versamento (a mezzo di bonifico bancario).

L’imposta è unitariamente dovuta da tutti gli eredi (in termini giuridici, si parla di una obbligazione solidale). Il pagamento (dell’intero) può quindi essere eseguito anche da uno solo degli eredi, che avrà diritto ad essere rimborsato, per quota, dagli altri coeredi.


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