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Il caso Siri, il notaio e l’antiriciclaggio

Compravendita | 7 Maggio 2019 | Corrado De Rosa

I fatti

Ecco la ricostruzione dei fatti, tratta dai principali quotidiani nazionali.

Armando Siri è il Sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti del Governo. Fa parte della Lega.

Ieri (7 maggio 2019) emerge dai media e da una trasmissione televisiva che il politico avrebbe messo a disposizione della figlia l’importo di euro 585.000 per l’acquisto di una palazzina a Bresso (MI).

Emerge anche che il notaio che ha ricevuto l’atto di vendita avrebbe inoltrato la segnalazione di un’operazione sospetta alla Banca d’Italia, in base alla normativa antiriciclaggio.

Si afferma che la ragione della segnalazione risiede nel fatto che il politico avesse ottenuto la somma mediante un mutuo erogato da una Banca di San Marino.

La verità è che l’operazione non è sospetta (come i primi commenti politici avevano fatto sembrare) a causa dell’utilizzo di un finanziamento: c’è molto di più. Analizziamo gli elementi in gioco.

Gli Indicatori di anomalia

Nel caso Siri, per come è stato ricostruito dai media, la segnalazione antiriciclaggio poteva/doveva essere effettuata per una serie di ragioni.

Il primo indice di anomalia è che Siri è un soggetto politicamente esposto. Davanti a una persona che riveste ruoli politici la legge impone al professionista (in questo caso al notaio) di effettuare una verifica rafforzata, e quindi di entrare nel dettaglio dell’operazione, anche nei suoi aspetti economici. Ciò in quanto si deve essere sicuri, primariamente, che non siano sottratte delle risorse pubbliche per l’arricchimento del politico stesso.

Il secondo indicatore di anomalia deriva dal fatto che la provvista non deriva da una Banca italiana, ma da una Banca straniera (anche geograficamente vicina). La normativa chiede al professionista di interrogarsi sul perchè il cliente abbia chiesto il mutuo a una Banca straniera invece che a una Banca italiana, considerato che non risultano specifici legali di Siri con la Repubblica di San Marino. Il fatto che in questo caso la somma non sia stata erogata direttamente al venditore, ma sia stato richiesto che essa transitasse sul conto corrente dedicato del notaio (c.d. deposito prezzo) offre una garanzia di trasparenza in più, ma non implica il venir meno dell’anomalia.

Il terzo indicatore di anomalia, è il fatto che Siri non abbia intestato l’immobile a se stesso, ma lo abbia fatto acquistare dalla figlia. Nulla di male, può trattarsi di una donazione (poiù precisamente di una liberalità indiretta), ma  potrebbe anche darsi il caso che lui volesse effettuare un’intestazione fiduciaria o, peggio, un’interposizione di persona, per scopi non chiari.

 

Il quarto e forse più importante indicatore di anomalia, a quanto si comprende, è il fatto che il finanziamento, per un importo consistente, sia stato erogato dalla Banca di San Marino, per un importo certamente rilevante, senza garanzia ipotecaria. Dalla stampa non emerge, per di più, la sussistenza di garanzie ulteriori che potessero corroborare la posizione del mutuatario.

Nella trasmissione è stato osservato che, “visto che il senatore Siri ha alle spalle un patteggiamento per bancarotta fraudolenta, ha avuto un immobile pignorato nel 2011 dall’Inpgi, ha dichiarato nel 2017 25.000 euro di reddito, ci siamo chiesti con quali garanzie sia stato erogato questo mutuo”.

Ciascuno di questi elementi, separatamente considerato, non è nè illecito nè di per sè solo idoneo a far scaturire una segnalazione antiriciclaggio (c.d. “SOS”). Il combinarsi di diversi elementi di anomalia può e deve portare invece il professionista a porsi il problema e, se non riesce a risolvere i suoi dubbi, a effettuare la segnalazione.

SOS antiricilaggio: come funziona

Da quello che è emerso nel confronto con la Guardia di Finanza e la Procura della Repubblica nel corso di diversi eventi con il notariato (non ultimo quello che il notaio Guido De Rosa ha organizzato quale direttore scientifico a Bergamo il 16 novembre 20018), è stato riferito che la segnalazione antiriciclaggio giunge all’ufficio competente (UIF) in formato digitale, e che attiva una procedura di verifica solo nell’ipotesi in cui vi siano, a carico del medesimo soggetto, altri segnalazioni precedenti o altri elementi di sospetto, quali ad esempio un’indagine penale in corso.

In altri termini la segnalazione è doverosa, perchè imposta dalla legge, e non nuoce in alcun modo al cliente, a meno che non sussistano a suo carico sospetti o ulteriori segnalazioni.

Segnalazione antiriciclaggio e segretezza

Ciò che, come Notaio, colpisce di più di questo caso non è il fatto che sia stata fatta la segnalazione SOS: era, molto probabilmente, più che doveroso.

Spetterà agli inquirenti o alla Guardia di Finanza valutare se sussistano vere anomalie nel caso in esame.

Ciò che lascia scossi è che si sia così deliberatamente violato il principio fondamentale della segretezza delle segnalazioni antiriciclaggio.

Pensiamo al notaio o al commercialista che coraggiosamente e doverosamente segnala la costituzione di una società perchè intravede il rischio di un’infiltrazione mafiosa al suo interno.

La segnalazione deve essere segreta, così come l’identità del segnalante, a garanzia del fatto che non possano esservi ritorsioni o ripercussioni sul professionista. Ciò garantisce che i professionisti procedano a effettuare tutte le segnalazioni dovute, senza sottrarsi a questo (faticoso) compito.

Per queste ragioni la segretezza della segnalazione antiriciclaggio è imposta dalla legge.

Per evitare ogni polemica, non entrerò nel merito di chi abbia violato il dovere, se il notaio segnalante (già noto alla cronaca per le sue recidive violazioni disciplinari), o se i giornalisti e gli inquirenti, che gli hanno chiesto l’intervista.

Dal caso Siri si traggono due insegnamenti: il primo è l’importante ruolo che gioca il notaio, quotidianamente, nella sua indagine delle parti e nel suo ruolo di ostacolo al riciclaggio e alle condotte illecite. Il secondo è la fondamentale importanza della segretezza delle segnalazioni antiriciclaggio: perchè la normativa abbia applicazione e le SOS vengano effettuate è indispensabile che sia tutelata (dall’interno e dall’esterno, anche in giudizio) la segretezza del segnalante.


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